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Atti generali

REGOLAMENTO ICI - REGOLAMENTO ICI

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Comune di SADALI








 



 



 



Comune   
di    SADALI



Provincia   
di    NUORO



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



REGOLAMENTO



Per
l’applicazione e la disciplina



 



dell’ style="mso-spacerun: yes">   IMPOSTA  
COMUNALE   SUGLI style="mso-spacerun: yes">   IMMOBILI  
( ICI )



 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



TITOLO I



DISPOSIZIONI
GENERALI



 



 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Articolo 1



(Oggetto e
definizioni)



 



 



Il presente regolamento, adottato nell’ambito
della potestà prevista dagli art. 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997
n°446, disciplina la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di
cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, nel rispetto
dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di
riduzione degli adempimenti dei contribuenti.



  style='mso-tab-count:1'>            



 



Articolo
2


(Presupposto dell’Imposta)



 



 



    Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di aree
fabbricabili, siti nel territorio del Comune di Sadali, a qualsiasi uso
destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa ai sensi dell’art.1 del D.lgs. 504/92.



 



 



Articolo 3



(Soggetti Passivi)



 



 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>L’imposta è dovuta da chiunque,
persona fisica o giuridica, anche se residente all’estero, sia style="mso-spacerun: yes">     proprietario di immobili ovvero titolare,
sugli stessi, del  diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli immobili stessi.



   style='mso-tab-count:1'>          Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto
passivo è il locatario.



 



 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Articolo 4



(Soggetti
Attivi)



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



 



Il Comune di Sadali è soggetto attivo dell’imposta
per gli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio. style="mso-spacerun: yes"> 
L’imposta non viene applicata per gli immobili
di cui il Comune di Sadali   è
proprietario ovvero titolare dei diritti reali di cui al style="mso-spacerun: yes">  precedente art. 3, quando la loro superficie
insiste sul territorio del Comune stesso.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Articolo 5



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>(Oggetto d’imposta: definizione
di fabbricato e area fabbricabile ai sensi dell’art.2 del d.lgs.504/92)
style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>



style="mso-spacerun: yes"> 



- Fabbricato style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> è quell’unità immobiliare
che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l’attribuzione d’autonoma e
distinta rendita, ovvero quell’unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto
per ottenere l’attribuzione della rendita.



 Il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a far tempo dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione o, se occupato antecedentemente a tale
data, dalla effettiva utilizzazione della costruzione, indipendentemente che
sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o agibilità. style="mso-spacerun: yes"> 
L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a
mezzo di prove indirette e con il solo fatto che siano riscontrabili gli
elementi strutturali necessari e funzionali all’uso.



La data di ultimazione dei lavori andrà desunta
dall’apposita comunicazione da presentarsi a cura del titolare del diritto ad
edificare, e/o del Direttore dei lavori. In caso di mancata comunicazione, la
data di ultimazione dei lavori si intenderà coincidente con la data di scadenza
della concessione edilizia ad edificare 
ovvero di eventuali proroghe di validità autorizzate style="mso-spacerun: yes">   
Per il fabbricato giunto ad ultimazione
dei lavori ed in attesa di ottenere l’iscrizione al U.T.E., ai fini del
conteggio dell’imposta, si utilizzerà 
per la determinazione della base imponibile la C.D. "Rendita
presunta".



Durante i lavori di costruzione del fabbricato e
fino alla loro ultimazione, continuerà a versarsi l’imposta dovuta calcolata
sulla base imponibile del   valore
dell’area fabbricabile sulla quale insiste.



In caso di fabbricato in corso di costruzione, del
quale una parte sia stata ultimata, quest’ultima è assoggettata all’imposta
quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente la
superficie dell’area sulla qual è in corso la restante costruzione. Ai fini
impositivi è ridotta in base al rapporto esistente fra la volumetria
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria
della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come
fabbricato.



-Area
fabbricabile

è qualsiasi area utilizzabile a scopo edificatorio sulla base degli strumenti
urbanistici, generali o attuativi, vigenti nel Comune per l’anno d’imposizione.
L’ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area
sita nel proprio territorio è fabbricabile. Nel caso di utilizzazione di
un’area a scopo edificatorio, il suolo 
interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili.



 



Articolo 6



(Base
imponibile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.504/92)



 



 



Ai fini della liquidazione dell’imposta, la base
imponibile è costituita dal valore imponibile degli    immobili  determinato
secondo le regole seguenti:



style='mso-bidi-font-weight:normal'>Fabbricati : per i fabbricati , iscritti in catasto , il valore è determinato
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e
le modalità  previsti dal primo periodo
dell’ultimo comma  dell’art. 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato  con D.P.R. style="mso-spacerun: yes"> 
26 Aprile 1986 n.131.



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Conseguentemente le rendite
catastali risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe d’estimo sono
moltiplicate per un coefficiente pari a:



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>-100 per le abitazioni, gli
uffici collettivi ed i fabbricati a destinazione varia style="mso-spacerun: yes">  (categorie catastali A – B –C style="mso-spacerun: yes">  con esclusione di  A/10 e C/1).



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>-50 per gli uffici, gli
studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria
catastale A/10  e D, ad eccezione per
quest’ultima categoria, di quelli non iscritti in catasto, direttamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati).



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>-34 per style="mso-spacerun: yes">  i negozi e botteghe (categorie catastali
C/1).



style='mso-bidi-font-weight:normal'>Aree fabbricabili: la base imponibile dell’area fabbricabile è data dal valore venale in
comune commercio dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art.5,
comma 5, del D.Lgs.504/92.



style='mso-bidi-font-weight:normal'> 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>Nella determinazione del
valore si dovrà tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice
di edificabilità della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali
lavori d’adattamento del terreno necessari per la costruzione.



 


 



TITOLO II



DETRAZIONI – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI



 


Articolo
7


(Abitazione
principale)



 



 E’ da
considerare abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il
proprietario o il titolare dei diritti reali di cui al precedente art. 3 dimora
abitualmente.



    Il
concetto di dimora è coincidente con il concetto di residenza ai sensi
dell’art.43 del Codice Civile e del Regolamento Anagrafico della popolazione
residente approvato con D.P.R.n.223 del 30.05.1989. Inoltre è da considerare
abitazione principale:



a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che         acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di degenza permanente, a    
condizione che la stessa non 
risulti locata.



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>b)     
l’abitazione
concessa dal possessore in uso gratuito a parenti entro il primo grado, sia in
linea



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>retta (figli, genitori), che
collaterale (fratelli, sorelle), che la occupano quale loro abitazione
principale, ed abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Sadali.



  Ai fini del
presente articolo la residenza   si style="mso-spacerun: yes">  
considera acquisita a decorrere dal momento
in cui il soggetto ne ha fatto 
richiesta presso l’ufficio anagrafe.



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



Articolo 8



(Pertinenza
dell’abitazione principale)



 



  Agli
effetti dell’applicazione della prevista detrazione, sono considerate parti
integranti dell’abitazione principale 
le sue  pertinenze, ancorché
distintamente iscritte in Catasto, quali : garage, cantina, soffitta. Le
pertinenze, devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso style="mso-spacerun: yes"> 
immobiliare nel quale è situata l’abitazione
principale ovvero nelle  immediate
adiacenze.



L’assimilazione opera purché ci sia coincidenza
nella titolarità dell’abitazione principale stessa e l’utilizzo avvenga da
parte del  proprietario o titolare del
diritto reale di godimento. La pertinenza, per essere considerata tale, deve
inoltre essere censita  nella categoria
catastale C6 o C2.



La
determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata style="mso-spacerun: yes"> 
secondo i criteri generali. I Contribuenti
che usufruiscono delle condizioni di cui sopra ne danno comunicazione
all’Ufficio Tributi del Comune di Sadali.



 



Articolo 10


style='mso-bidi-font-weight:normal'>(Decorrenza delle rendite catastali)



style='mso-bidi-font-weight:normal'> 



Per
i nuovi fabbricati e per i fabbricati sui quali sono  intervenute modifiche strutturali l’attribuzione della rendita
catastale da parte dell’Ufficio del 
Territorio  decorre dalla data
relativa all’attribuzione del nuovo classamento.



 



Articolo 11



(Riduzione
d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili)



 



            Per
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
l’imposta è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni .



L’accertamento della fatiscenza sopravvenuta e la
connessa certificazione di inagibilità e/o inabitabilità del fabbricato oggetto
di imposizione sono fornite mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio
Tecnico del Comune, su richiesta del soggetto passivo d’imposta, con spese a
suo carico, o tramite autocertificazione resa dall’interessato, nella quale
siano indicati i dati oggettivi che hanno determinato lo stato di degrado o
fatiscenza dell’immobile ai fini della valutazione della sua inagibilità o
inabitabilità.



 



 



 



 



 



 



Sarà di competenza dell’organo Tecnico Comunale
verificare l’oggettiva esistenza di quanto contenuto nell’autocertificazione.



L’applicazione dell’imposta ridotta di cui al primo
comma decorre dalla data  di
presentazione della domanda . Non è ammesso rimborso per i periodi antecedenti.



 



 



Articolo 12



(Comunicazione
di possesso di immobili, variazioni o cessazioni)



 



 



        I
contribuenti hanno l’obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal
Comune la    costituzione, la cessazione
e la modificazione della titolarità del bene, entro sessanta giorni



dall’evento. La comunicazione potrà essere
consegnata direttamente all’Ufficio tributi o 
trasmessa tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di
ritorno.



      La
dichiarazione I.C.I. presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero
delle Finanze ai  sensi dell’art.10,
comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve comunque l’obbligo di presentazione



della comunicazione, purchè resa entro i termini
previsti per la comunicazione stessa.



     
L’omessa comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione da €.
103,30 a €. 516,46 per  ogni unità
immobiliare.



     La
comunicazione effettuata dopo il termine di cui al comma 1 si considera come
omessa.



 



 



TITOLO III



CONTROLLO, VERIFICHE, ACCERTAMENTI E RIMBORSI



 



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



Articolo 13



(Accertamento)



 



style="mso-spacerun: yes">        In caso di omesso, parziale o tardivo
versamento dell’imposta dovuta, l’Ufficio emette motiva- style="mso-spacerun: yes">            



to
avviso di accertamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta
dovuta e relative sanzioni ed interessi.



L’avviso deve essere notificato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero tra-mite messi notificatori autorizzati
dall’amministrazione comunale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.



Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 16.04.1999, n.129,
non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione



a
ruolo, alla riscossione e al rimborso di somme relative al tributo in oggetto
comprensive o



costituite
solo da sanzioni o interessi qualora l’ammontare con riferimento ad ogni
periodo d’imposta non superi l’importo di €. 16,53.



 



 



Articolo 14



style='mso-bidi-font-weight:normal'>(Accertamento con adesione)



style='mso-bidi-font-weight:normal'> 



 



La rettifica della dichiarazione ai fini I.C.I. può
essere definita in contradditorio e con adesione 



del
contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218.



L’accertamento con adesione di cui al precedente
comma è applicabile anche all’imposta do-



vuta
per il periodo antecedente l’entrata in vigore del presente regolamento.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Articolo 15



(Versamenti)



 



Il versamento del tributo può essere effettuato sia
in autotassazione che a seguito di 
accerta-



menti.



I versamenti ai fini I.C.I. effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri, si considerano



regolarmente
effettuati, purchè l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata
totalmente



assolta
per l’anno di riferimento.



I versamenti dell’imposta vengono eseguiti su
bollettino di conto corrente postale n. 23370083,



intestati
a: Comune di Sadali – Servizio di Tesoreria – I.C.I.



 



 



Articolo 16



(Riscossione
dell’imposta)



 



 



La forma di gestione della riscossione dell’imposta
viene decisa con i criteri stabiliti all’art.12



del
Regolamento Generale delle Entrate.



Qualora venga affidato l’incarico ad una ditta
esterna, nel capitolato d’appalto dovranno essere



evidenziati
i diversi compiti e funzioni di competenza dell’ufficio comunale e della ditta
aggiudica-



taria.



 



 



Articolo 17



(Rimborsi)



 



Il rimborso delle somme versate e non dovute può
essere richiesto entro il termine di tre anni



dal
giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restitu-



style="mso-spacerun: yes"> zione, con apposita istanza, debitamente
motivata, allegandovi copia dei versamenti e dei



documenti
ivi citati.



 



 



Articolo 18



(Operazioni di
conguaglio)



 



Nel caso di notifica di avvisi di liquidazione,
accertamento o atti di irrogazione di sanzioni a



carico del contribuente, qualora quest’ultimo
risulti a sua volta in credito d’imposta, lo stesso potrà avanzare apposita
istanza all’Amministrazione Comunale, al fine dell’ottenimento della
compensazione di quanto dovuto con quanto accertato a credito.



 



 



Articolo 19



(Compensi
incentivanti)



 



 



Ai sensi dell’art.59, comma1, lettera p, del D.Lgs.
n. 446/97, al personale addetto alla gestione



del
tributo vengono attribuiti compensi incentivanti in relazione alla
realizzazione di particolari programmi di lavoro,  specifici progetti e comunque in base ai risultati ottenuti
nell’attività di



controllo.



Tali compensi sono definiti in sede di
contrattazione decentrata, in deroga alle modalità e



quant’altro
previsto nel contratto collettivo di lavoro, al fine di valorizzare le capacità
dei di-



pendenti
e premiare l’efficienza del servizio.



 



 



 



 



 



 



 



Articolo 20



(Decorrenza)



 



Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2004.



Per quanto non previsto nel presente regolamento, si
rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs.



n.504/92,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle istruzioni e alle
circolari



ministeriali
in materia di I.C.I..



 



 



 



 



style="mso-spacerun: yes">  



style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



. style="mso-spacerun: yes"> 



 



 



 



 



 



 








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